Onorevoli Colleghi! - Le avversità atmosferiche verificatesi negli ultimi anni nel nord e nel sud del Paese non hanno portato alla luce soltanto la precarietà umana e ambientale. Non hanno inghiottito soltanto case, distrutto campi, fabbriche e strade. Hanno anche messo in luce la necessità di prevenire, quanto più possibile, e di ricostruire velocemente e con criterio.
      Per ricostruire con criterio non bastano i finanziamenti. In passato, i tempi biblici della ricostruzione hanno portato danni ancora maggiori delle calamità naturali. E l'infiltrazione di torbidi interessi ha inquinato in modo scandaloso la ricostruzione, seminando sfiducia e diffidenza. Basti pensare al caso Irpinia, dove le iniziali trentasei località colpite dal terremoto del 1986 divennero, con il tempo, oltre mille.
      Per ricostruire velocemente e con criterio occorre definire chiaramente le competenze, evitando inutili centralismi, e programmare una precisa tabella di marcia. Occorre contenere i tempi della gestione straordinaria. Occorre dare ampia autonomia alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali. Occorre semplificare al massimo l'iter amministrativo. Occorre una chiara programmazione di tutti gli interventi. Occorre incentivare, quanto più possibile, le assicurazioni private. Occorre, infine, negare i risarcimenti a chi ha commesso abusi edilizi, favorendo così la tutela del territorio e la prevenzione del rischio.
      Sono questi i princìpi che animano la presente proposta di legge quadro sulle calamità naturali, che ripropone il testo di analoghi provvedimenti già presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle precedenti legislature. È un tentativo di andare oltre l'emergenza, oltre il buio legislativo, oltre il caos determinato dai disastri ambientali affrontati

 

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a colpi di ordinanza, senza un preciso riferimento normativo.
      La proposta di legge offre innanzitutto questo: un quadro normativo chiaro, grazie al quale le regioni possono operare verificando, volta per volta, le esigenze particolari. Quali sono i cardini e le novità della normativa? Innanzitutto la valorizzazione, per legge, del ruolo di regioni ed enti locali. Una volta approvata la legge che si propone saranno i presidenti delle regioni o delle province autonome che, dopo la dichiarazione dello stato di calamità naturale, assumeranno le funzioni di commissari straordinari di Governo per la ricostruzione. Saranno le regioni o le province autonome a compilare l'elenco dei comuni interessati ed il quadro complessivo dei danni. Saranno le regioni o le province autonome a definire il programma finanziario delle risorse straordinarie per gli interventi ed il piano per la ricostruzione. Saranno, infine, le regioni o le province autonome, sentite le amministrazioni locali interessate, ad escludere dai finanziamenti gli autori di abusi edilizi e chi è già tutelato da un'assicurazione privata. Il coordinamento tra regioni, province autonome e Governo sarà garantito da «intese istituzionali di programma».
      Tra i princìpi che informano la proposta di legge, quello della sussidiarietà è decisamente fondamentale. Lo stimolo e le agevolazioni per le assicurazioni private rispondono al principio che il pubblico interviene solo dove e quando il privato non arriva. Inoltre, tra comune, provincia e regione, l'ente di livello superiore interviene solo quando l'inferiore non riesce a procedere da sé.
      Nella presente proposta di legge, le province non solo predispongono, insieme alle regioni, il piano per la ricostruzione, ma garantiscono anche il coordinamento tra comuni per la realizzazione degli interventi necessari.
      I comuni hanno, a loro volta, il fondamentale compito di raccogliere le informazioni necessarie alla ricostruzione; di predisporre ed inviare alla regione i programmi di recupero delle zone di competenza; di coordinare gli interventi nel territorio comunale.
      Per sovraintendere agli interventi, si prevede la conferenza per la ricostruzione, che coinvolge regione, provincia autonoma, provincia, comuni capoluogo, autorità di bacino, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, autorità competenti per la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio. Per evitare paralisi dovute a veti solitari, si prevede che ogni determinazione necessiti della maggioranza dei voti, non dell'unanimità.
      Il disastro ambientale si accompagna spesso alla paralisi delle attività produttive. Per riavviare il ciclo occorrono agevolazioni e sostegni finanziari. Dopo ogni calamità naturale in Italia sono state chieste misure di carattere eccezionale e immediata applicabilità per favorire in tempo reale la ripresa produttiva degli stabilimenti danneggiati quali la sospensione temporanea dei versamenti fiscali, previdenziali e contributivi; contributi in conto capitale a carico dello Stato per una parte dei danni subiti; finanziamenti a tasso zero per la parte restante. Questi indirizzi sono recepiti dalla proposta di legge, che affida al presidente della regione o della provincia autonoma il compito di favorire, concretamente, il rilancio delle attività produttive.
      Infine, la trasparenza. Il piano per la ricostruzione non deve essere un impenetrabile puzzle verificabile da pochi eletti: la regione cura la pubblicazione e la diffusione, per via telematica, del piano, di un suo quadro riassuntivo e di tutti i documenti utili per un controllo diffuso. In modo che chiunque possa verificare se la ricostruzione sta avvenendo con correttezza, con criterio e con il rispetto dei piani e dei tempi stabiliti.
 

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